Art. 8
Misure destinate a proteggere le espressioni culturali
In vigore dal 18 mag 2006
Misure destinate a proteggere le espressioni culturali
1. Fatte salve le disposizioni degli , una Parte può constatare l’esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente.
2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
3. Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all' sulle misure adottate per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema.
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