Art. 8

Misure destinate a proteggere le espressioni culturali

In vigore dal 18 mag 2006
Misure destinate a proteggere le espressioni culturali 1.   Fatte salve le disposizioni degli , una Parte può constatare l’esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione o a una minaccia grave oppure necessitano di un qualche tipo di salvaguardia urgente. 2.   Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni della presente convenzione. 3.   Le Parti riferiscono al comitato intergovernativo di cui all' sulle misure adottate per far fronte alle esigenze, e il comitato può formulare raccomandazioni in tema.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:515:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure destinate a proteggere le espressioni culturali (Art. 8 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo