Art. 10

Educazione e sensibilizzazione del pubblico

In vigore dal 18 mag 2006
Educazione e sensibilizzazione del pubblico Le Parti: a) favoriscono e sviluppano la comprensione dell’importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, in particolare mediante programmi volti a una maggiore educazione e sensibilizzazione del pubblico; b) cooperano con le altre Parti e con le organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l’obiettivo del presente articolo; c) si adoperano per incoraggiare la creatività e rafforzare le capacità di produzione mediante l’istituzione di programmi d’istruzione, formazione e scambio nel settore delle industrie culturali. Dette misure dovrebbero essere applicate in modo da non avere conseguenze negative sulle forme di produzione tradizionali.
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Educazione e sensibilizzazione del pubblico (Art. 10 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo