Art. 12

Promozione della cooperazione internazionale

In vigore dal 18 mag 2006
Promozione della cooperazione internazionale Le Parti si adoperano per rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al fine di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo conto in modo speciale delle situazioni di cui agli , in particolare al fine di: a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale; b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche, grazie agli scambi culturali professionali e internazionali, nonché alla condivisione delle buone prassi; c) rafforzare le collaborazioni con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato, nonché fra tutte queste entità, al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali; d) promuovere l’uso delle nuove tecnologie e incoraggiare le collaborazioni al fine di rafforzare la condivisione dell’informazione e la comprensione culturale e di favorire la diversità delle espressioni culturali; e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.
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Promozione della cooperazione internazionale (Art. 12 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo