Art. 14

Cooperazione allo sviluppo

In vigore dal 18 mag 2006
Cooperazione allo sviluppo Le Parti si adoperano per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in particolare per quanto riguarda le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, nell’ottica di favorire l’emergere di un settore culturale dinamico, fra l’altro nei modi seguenti: a) rafforzamento delle industrie culturali dei paesi in via di sviluppo: i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei paesi in via di sviluppo; ii) facilitando un più largo accesso delle loro attività, beni e servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti internazionali di distribuzione; iii) permettendo l’emergere di mercati locali e regionali capaci di durare; iv) adottando, ogniqualvolta ciò risulti possibile, misure appropriate nei paesi sviluppati per facilitare l’accesso al loro territorio da parte delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei paesi in via di sviluppo; v) sostenendo il lavoro creativo e agevolando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei paesi in via di sviluppo; vi) incoraggiando un’opportuna collaborazione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della musica e della cinematografia; b) rafforzamento delle capacità mediante lo scambio di informazioni, esperienze e competenze, nonché la formazione delle risorse umane nei paesi in via di sviluppo nei settori pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità strategiche e di gestione, l’elaborazione e l’attuazione delle politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, l’utilizzo delle tecnologie e lo sviluppo e il trasferimento delle competenze; c) trasferimento di tecnologie mediante il varo delle appropriate misure d’incentivazione per il trasferimento di tecnologie e competenze, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese a carattere culturale; d) sostegno finanziario mediante: i) l’istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale, come previsto all’; ii) l’assegnazione di aiuti pubblici allo sviluppo secondo le esigenze, anche mediante un’assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività; iii) altre forme di aiuto finanziario, come prestiti a tasso ridotto, sovvenzioni e altri meccanismi di finanziamento.
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Cooperazione allo sviluppo (Art. 14 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo