Art. 15
Modalità di collaborazione
In vigore dal 18 mag 2006
Modalità di collaborazione
Le Parti incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all’interno del settore pubblico e privato e le organizzazioni senza fini di lucro, al fine di cooperare coi paesi in via di sviluppo per il rafforzamento delle loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tali collaborazioni innovative porranno l’accento, in risposta ai bisogni concreti dei paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.
Storico versioni
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