Art. 16
Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo
In vigore dal 18 mag 2006
Trattamento preferenziale per i paesi in via di sviluppo
I paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali coi paesi in via di sviluppo riservando, nei contesti istituzionali e giuridici appropriati, un trattamento preferenziale ai loro artisti e agli altri operatori della cultura, nonché ai loro beni e servizi culturali.
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