Art. 18
Fondo internazionale per la diversità culturale
In vigore dal 18 mag 2006
Fondo internazionale per la diversità culturale
1. È istituito un «Fondo internazionale per la diversità culturale», in seguito denominato «il Fondo».
2. Il Fondo è costituito in qualità di fondo in deposito, conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite:
a)
dai contributi volontari delle Parti;
b)
dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;
c)
da versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private;
d)
dagli interessi relativi alle risorse del Fondo;
e)
dal prodotto di collette e dalle entrate dovute alle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
f)
da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo.
4. L’utilizzo delle risorse del Fondo è deciso dal comitato intergovernativo in base agli orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all'.
5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a fini generali o specifici relativi a determinati progetti, purché tali progetti siano approvati dal comitato stesso.
6. I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione.
7. Le Parti versano contributi volontari a cadenza regolare per l’attuazione della presente convenzione.
Storico versioni
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