Art. 18

Fondo internazionale per la diversità culturale

In vigore dal 18 mag 2006
Fondo internazionale per la diversità culturale 1.   È istituito un «Fondo internazionale per la diversità culturale», in seguito denominato «il Fondo». 2.   Il Fondo è costituito in qualità di fondo in deposito, conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO. 3.   Le risorse del Fondo sono costituite: a) dai contributi volontari delle Parti; b) dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO; c) da versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali ed enti pubblici o privati, nonché persone private; d) dagli interessi relativi alle risorse del Fondo; e) dal prodotto di collette e dalle entrate dovute alle manifestazioni organizzate a favore del Fondo; f) da tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo. 4.   L’utilizzo delle risorse del Fondo è deciso dal comitato intergovernativo in base agli orientamenti della Conferenza delle Parti di cui all'. 5.   Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a fini generali o specifici relativi a determinati progetti, purché tali progetti siano approvati dal comitato stesso. 6.   I contributi al Fondo non possono essere vincolati ad alcuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli obiettivi della presente convenzione. 7.   Le Parti versano contributi volontari a cadenza regolare per l’attuazione della presente convenzione.
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