Art. 22

Conferenza delle Parti

In vigore dal 18 mag 2006
Conferenza delle Parti 1.   È istituita una Conferenza delle Parti, che costituisce l’organo plenario e supremo della presente convenzione. 2.   La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell’UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su domanda di almeno un terzo delle Parti rivolta al comitato intergovernativo. 3.   La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno. 4.   Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, fra l’altro: a) scegliere i membri del comitato intergovernativo; b) ricevere ed esaminare le relazioni delle Parti della presente convenzione trasmesse dal comitato intergovernativo; c) approvare le direttive operative preparate su sua richiesta dal comitato intergovernativo; d) adottare ogni altra misura ritenuta necessaria per promuovere gli obiettivi della presente convenzione.
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Conferenza delle Parti (Art. 22 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo