Art. 20
Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione
In vigore dal 18 mag 2006
Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione
1. Le Parti s’impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le Parti:
a)
incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e
b)
quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
2. Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:515:oj#art-20