Art. 20

Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione

In vigore dal 18 mag 2006
Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione 1.   Le Parti s’impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le Parti: a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e b) quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione. 2.   Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano.
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Rapporti con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione (Art. 20 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo