Art. 19
Scambio, analisi e diffusione delle informazioni
In vigore dal 18 mag 2006
Scambio, analisi e diffusione delle informazioni
1. Le Parti si accordano per scambiare informazioni e competenze relativamente alla raccolta dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali, nonché alle buone prassi per la protezione e la promozione di tale diversità.
2. L’UNESCO facilita, grazie ai meccanismi previsti in seno al Segretariato, la raccolta, l’analisi e la diffusione di tutte le informazioni, statistiche e buone prassi del settore.
3. L’UNESCO inoltre provvede alla costituzione e all’aggiornamento di una banca dati relativa ai diversi settori e organismi governativi, privati e senza fini di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.
4. Per agevolare la raccolta dei dati, l’UNESCO presta un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Parti che richiedono assistenza in questo senso.
5. La raccolta delle informazioni definite dal presente articolo completa le informazioni di cui all’.
Storico versioni
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