Art. 9

Condivisione delle informazioni e trasparenza

In vigore dal 18 mag 2006
Condivisione delle informazioni e trasparenza Le Parti: a) forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio e a livello internazionale; b) designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla presente convenzione; c) condividono e scambiano informazioni relative alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.
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