Art. 9
Condivisione delle informazioni e trasparenza
In vigore dal 18 mag 2006
Condivisione delle informazioni e trasparenza
Le Parti:
a)
forniscono ogni quattro anni, nelle loro relazioni all’UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio e a livello internazionale;
b)
designano un punto di contatto incaricato della condivisione delle informazioni relative alla presente convenzione;
c)
condividono e scambiano informazioni relative alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:515:oj#art-9