Art. 7
Misure destinate a promuovere le espressioni culturali
In vigore dal 18 mag 2006
Misure destinate a promuovere le espressioni culturali
1. Le Parti si adoperano per creare sul proprio territorio un ambiente che incoraggi gli individui e i gruppi sociali:
a)
a creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali e ad accedere alle stesse, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze particolari delle donne e di diversi gruppi sociali, comprese le persone appartenenti a minoranze e i popoli autoctoni;
b)
ad accedere alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri paesi del mondo.
2. Le Parti provvedono altresì a riconoscere l’importante contributo degli artisti e di tutti coloro che partecipano al processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, nonché il loro ruolo centrale, consistente nell’alimentare la diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
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