Art. 21

Concertazione e coordinamento internazionale

In vigore dal 18 mag 2006
Concertazione e coordinamento internazionale Le Parti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali principi.
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Concertazione e coordinamento internazionale (Art. 21 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo