Art. 21
Concertazione e coordinamento internazionale
In vigore dal 18 mag 2006
Concertazione e coordinamento internazionale
Le Parti s’impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali. A tal fine, esse si consultano, se del caso, tenendo presenti tali obiettivi e tali principi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:515:oj#art-21