Art. 23
Comitato intergovernativo
In vigore dal 18 mag 2006
Comitato intergovernativo
1. È istituito presso l’UNESCO un comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in seguito denominato «il comitato intergovernativo». Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati che sono Parti della convenzione, eletti per quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena la presente convenzione entrerà in vigore conformemente all’.
2. Il comitato intergovernativo si riunisce una volta all’anno.
3. Il comitato intergovernativo funziona sotto l’autorità e le direttive della Conferenza delle Parti ed è responsabile di fronte a quest’ultima.
4. Il numero dei membri del comitato intergovernativo passerà a 24 non appena il numero delle Parti della convenzione raggiungerà il numero di 50.
5. L’elezione dei membri del comitato intergovernativo si basa sui principi di ripartizione geografica paritaria e rotazione.
6. Fatte salve le altre attribuzioni conferitegli dalla presente convenzione, le funzioni del comitato intergovernativo sono le seguenti:
a)
promuovere gli obiettivi della presente convenzione, incoraggiare e garantire il seguito della sua attuazione;
b)
preparare e sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Parti, su sua richiesta, direttive operative riguardanti l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della convenzione;
c)
trasmettere alla Conferenza delle Parti le relazioni delle Parti alla convenzione, accompagnate dalle sue osservazioni e da un riepilogo dei contenuti;
d)
formulare raccomandazioni appropriate sui temi portati alla sua attenzione dalle Parti in conformità alle pertinenti disposizioni della convenzione, in particolare l’;
e)
istituire procedure e altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi e i principi della presente convenzione in altre sedi internazionali;
f)
svolgere ogni altro compito eventualmente richiesto dalla Conferenza delle Parti.
7. Il comitato intergovernativo, conformemente al suo regolamento interno, può invitare in qualunque momento enti pubblici o privati o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni, al fine di consultarli su questioni specifiche.
8. Il comitato intergovernativo stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all’approvazione della Conferenza delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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