Art. 13

Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

In vigore dal 18 mag 2006
Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.
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Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile (Art. 13 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo