Art. 13
Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile
In vigore dal 18 mag 2006
Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile
Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:515:oj#art-13