Art. 5
Regola generale relativa ai diritti e ai doveri
In vigore dal 18 mag 2006
Regola generale relativa ai diritti e ai doveri
1. Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione.
2. Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le disposizioni della presente convenzione.
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