Art. 6

Diritti delle Parti a livello nazionale

In vigore dal 18 mag 2006
Diritti delle Parti a livello nazionale 1.   Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all’, paragrafo 6, e tenuto conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio. 2.   Tali misure possono comprendere: a) disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali; b) misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi; c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali; d) misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici; e) misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito imprenditoriale nelle loro attività; f) misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico; g) misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla creazione di espressioni culturali; h) misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:515:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti delle Parti a livello nazionale (Art. 6 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo