Art. 6
Diritti delle Parti a livello nazionale
In vigore dal 18 mag 2006
Diritti delle Parti a livello nazionale
1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali di cui all’, paragrafo 6, e tenuto conto delle circostanze e delle necessità che la contraddistinguono, ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
2. Tali misure possono comprendere:
a)
disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
b)
misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi;
c)
misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti e alle attività del settore informale un accesso reale ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;
d)
misure volte ad assegnare aiuti finanziari pubblici;
e)
misure volte a incoraggiare gli enti senza fini di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali nonché delle attività, dei beni e dei servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito imprenditoriale nelle loro attività;
f)
misure volte a istituire e sostenere in modo appropriato le istituzioni del servizio pubblico;
g)
misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le altre figure che partecipano alla creazione di espressioni culturali;
h)
misure volte a promuovere la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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