Art. 5 · Regola generale relativa ai diritti e ai doveri

Art. 5

Regola generale relativa ai diritti e ai doveri

In vigore dal 18 mag 2006
Regola generale relativa ai diritti e ai doveri 1.   Le Parti riaffermano, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione. 2.   Quando una Parte attua politiche e adotta misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio, tali politiche e misure devono essere coerenti con le disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:515:oj#art-5