Art. 19
Liquidazione
In vigore dal 14 nov 2005
Liquidazione
1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all’, paragrafo 5.
2. Allo scadere del presente accordo, a meno che non sia prorogato, ricondotto o rinnovato, il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi previsti dall’ così come tutte le somme non impegnate dei bilanci di cui all’ saranno rimborsati ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento. I contributi volontari di cui all’, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, lettera b), e i doni di cui all’, paragrafo 5, lettera c), saranno rimborsati ai membri o ai donatori interessati.
Storico versioni
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