Art. 17
Versamento dei contributi
In vigore dal 14 nov 2005
Versamento dei contributi
1. Durante la sessione annuale, il consiglio dei membri determina l’ammontare del contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l’anno civile successivo, mediante un calcolo basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell’.
2. Le condizioni iniziali per i membri che aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore sono fissate dal consiglio dei membri. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione della quota di partecipazione attribuita al membro e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. Tuttavia, i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo anno civile rimangono invariati.
3. I contributi previsti dall’ sono esigibili dal primo giorno dell’anno civile per il quale sono stati fissati. Sono espressi in euro e possono essere versati in euro o in altra valuta liberamente convertibile, per l’ammontare equivalente.
4. All’inizio dell’anno civile, il consiglio dei membri chiede ai membri di versare al più presto i contributi per consentire il normale funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale e lo svolgimento delle sue attività per l’anno civile in questione.
Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo entro sei mesi dall’inizio dell’anno civile, il consiglio dei membri invita il membro in questione a effettuare il versamento entro i tre mesi che seguono. Se il versamento non avviene entro le scadenze, il fatto è reso noto al consiglio dei membri nel corso della sessione ordinaria. Il membro che deve gli arretrati viene sospeso automaticamente dal diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri e dall’accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri o ai comitati e sottocomitati, fino al versamento integrale del contributo. Il consiglio dei membri, dopo aver ascoltato il membro che deve gli arretrati, adotta le decisioni opportune, che sono oggetto di applicazione.
5. Nessuna decisione del consiglio dei membri può esentare un membro dagli obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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