Art. 15

Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale

In vigore dal 14 nov 2005
Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale 1.   Per l’attuazione degli obiettivi generali fissati dal primo capitolo del presente accordo, il consiglio dei membri adotta i seguenti bilanci annuali: — bilancio amministrativo, — bilancio di cooperazione tecnica, — bilancio di promozione. 2.   Il bilancio amministrativo è finanziato dai contributi dei membri e da ogni altra entrata connessa. L’ammontare del contributo di ciascun membro è fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell’ del presente accordo. 3.   Il bilancio di cooperazione tecnica è finanziato in base a: a) l’ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell’ del presente accordo; b) le sovvenzioni, i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni previste da una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore, e i doni; c) ogni altra entrata connessa. 4.   Il bilancio per la promozione è finanziato in base a: a) l’ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell’ del presente accordo; b) i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore; c) i doni da parte dei governi e/o di altra provenienza; d) ogni altra entrata connessa. 5.   Il Consiglio oleicolo internazionale può inoltre ricevere contributi supplementari sotto altre forme, che comprendono servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati. Parimenti, il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l’assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile suscettibile di essere ottenuta da organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o altri. Le somme sopra citate vengono destinate dal consiglio dei membri al bilancio di cooperazione tecnica, al bilancio di promozione o a entrambi. 6.   Le somme del bilancio amministrativo, del bilancio di cooperazione tecnica e del bilancio di promozione non impegnate nel corso di un anno civile possono essere riportate agli anni civili seguenti a titolo di prefinanziamento dei bilanci corrispondenti e sono ad essi assegnate in funzione delle quote di partecipazione di ogni membro per l’esercizio in questione. Le somme non possono in nessun caso essere oggetto di uno storno verso altri bilanci, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
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