Art. 13

Segretariato esecutivo

In vigore dal 14 nov 2005
Segretariato esecutivo 1.   Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente accordo. I posti del direttore esecutivo e degli alti funzionari sono definiti entro il regolamento interno adottato dal consiglio dei membri. 2.   Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari in base al principio dell’alternanza proporzionata tra i membri e dell’equilibrio geografico. Il consiglio dei membri fissa le condizioni di assunzione del direttore esecutivo e degli alti funzionari tenendo in considerazione le condizioni previste per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. Il profilo del direttore esecutivo e degli alti funzionari è descritto nel regolamento interno. 3.   Il direttore esecutivo è il piú alto funzionario del Consiglio oleicolo internazionale. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari. 4.   Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità con quanto previsto dallo statuto del personale. 5.   Il direttore esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo. 6.   Nell’adempimento delle loro mansioni ai termini del presente accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti del consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.
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Segretariato esecutivo (Art. 13 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo