Art. 12
Altri comitati e sottocomitati
In vigore dal 14 nov 2005
Altri comitati e sottocomitati
1. Il consiglio dei membri può costituire i comitati o sottocomitati che ritenga utili ad assisterlo nell’esercizio delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
2. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione. Tali norme devono:
a)
permettere un’equa ripartizione della presidenza di tali comitati tra i diversi membri;
b)
disciplinare l’ammissione di osservatori alle riunioni dei comitati e sottocomitati.
Storico versioni
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