Art. 12

Altri comitati e sottocomitati

In vigore dal 14 nov 2005
Altri comitati e sottocomitati 1.   Il consiglio dei membri può costituire i comitati o sottocomitati che ritenga utili ad assisterlo nell’esercizio delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 2.   Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione. Tali norme devono: a) permettere un’equa ripartizione della presidenza di tali comitati tra i diversi membri; b) disciplinare l’ammissione di osservatori alle riunioni dei comitati e sottocomitati.
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Altri comitati e sottocomitati (Art. 12 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo