Art. 10
Presidente e vicepresidente
In vigore dal 14 nov 2005
Presidente e vicepresidente
1. Il consiglio dei membri elegge un presidente fra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente sia capo delegazione, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.
Senza pregiudizio dei poteri o funzioni conferiti al direttore esecutivo dal presente accordo o conformemente ad esso, il presidente esercita i poteri o funzioni definiti nel presente accordo e ulteriormente specificati dal regolamento interno. Oltre a ciò, il presidente rappresenta legalmente il Consiglio oleicolo internazionale e presiede le sessioni del consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri elegge altresì un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Se è capo delegazione, il vicepresidente può esercitare il diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, a meno che non assuma le funzioni di presidente, nel qual caso delega questo diritto a un altro membro della sua delegazione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza.
3. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.
4. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei membri può eleggere, tra le delegazioni dei membri, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
Storico versioni
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