Art. 9

Decisioni del consiglio dei membri

In vigore dal 14 nov 2005
Decisioni del consiglio dei membri 1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni del consiglio dei membri sono prese per consenso dei membri, entro un termine temporale fissato dal presidente. Il termine temporale non può estendersi oltre la durata della sessione in cui il progetto di decisione è sottoposto al consiglio dei membri. Se il consenso non viene raggiunto entro il termine temporale, i membri sono chiamati a votare. 2.   Una decisione si considera adottata quando almeno il 50 % dei membri, rappresentante l’82 % delle quote di partecipazione, si è pronunciato a favore dell’adozione. 3.   Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, salvo obiezioni a questa procedura da parte dei membri. Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono fissate dal consiglio dei membri nel suo regolamento interno. Tutte le decisioni così prese vengono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nel rapporto definitivo della successiva sessione del consiglio dei membri.
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