Art. 8
Quote di partecipazione
In vigore dal 14 nov 2005
Quote di partecipazione
1. I membri detengono globalmente 1 000 quote di partecipazione.
Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:
q = p1 + e1 + p2 + e2
ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.
q
:
dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione;
p1
:
produzione media di olio d’oliva nelle ultime sei campagne oleicole;
e1
:
media delle esportazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;
p2
:
media della produzione di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d’oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;
e2
:
media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d’oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %.
2. Nondimeno, nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. A questo fine, se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione effettuato in base al paragrafo 1 del presente articolo è inferiore a cinque, le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.
3. Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo durante la sessione annuale. La ripartizione così fissata rimane in vigore per l’anno successivo.
4. Le quote di partecipazione iniziali sono oggetto dell’allegato A del presente accordo. Esse sono determinate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in funzione della media dei dati relativi alle ultime sei campagne e anni civili per i quali si dispone di informazioni definitive. Ogni anno il consiglio dei membri apporta all’allegato A le modifiche necessarie, conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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