Art. 6

Composizione e funzioni

In vigore dal 14 nov 2005
Composizione e funzioni 1.   Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al suo rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri. 2.   Il consiglio dei membri è il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie o dispone l’adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo. Il consiglio dei membri prende le decisioni, adotta le raccomandazioni o formula i suggerimenti indicati o previsti dal presente accordo, a meno che i poteri o le funzioni non siano esplicitamente delegati al segretariato esecutivo o al direttore esecutivo. Le decisioni, raccomandazioni o suggerimenti adottati nel quadro dell’accordo internazionale che precede il presente accordo (1) e ancora di applicazione al momento dell’entrata in vigore del presente accordo rimangono applicabili, a meno che non siano contrari alle disposizioni del presente accordo o non vengano abrogati dal consiglio dei membri. 3.   Il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni del presente accordo: a) un regolamento interno; b) uno statuto del personale che tiene conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe; c) un organigramma. 4.   Il consiglio dei membri intraprende o fa intraprendere studi od altri lavori, in particolare la ricerca di informazioni particolareggiate sui diversi tipi di aiuto alle attività legate all’olivicoltura e ai prodotti oleicoli, allo scopo di formulare tutte le raccomandazioni e i suggerimenti che ritenga idonei per il raggiungimento degli obiettivi generali enumerati nell’. Tutti gli studi e lavori in questione devono segnatamente riferirsi al maggior numero possibile di paesi o gruppi di paesi e tener conto delle condizioni dei paesi interessati dal punto di vista generale, sociale ed economico. I membri informano il consiglio dei membri, secondo una procedura stabilita dal consiglio stesso, circa le conclusioni da essi raggiunte mediante l’esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti derivati dall’applicazione del presente accordo. 5.   Il consiglio dei membri pubblica una relazione annuale sulle attività svolte e sul funzionamento del presente accordo. 6.   Il consiglio dei membri prepara, redige e pubblica nelle lingue ufficiali del Consiglio oleicolo internazionale tutti i rapporti, gli studi e gli altri documenti che ritiene utili e necessari e mantiene aggiornata la documentazione necessaria per l’adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.
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Composizione e funzioni (Art. 6 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo