Art. 5

Privilegi e immunità

In vigore dal 14 nov 2005
Privilegi e immunità 1.   Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti. 2.   Sul territorio di ciascun membro, per quanto permesso dalla legislazione di questo membro, il Consiglio oleicolo internazionale gode della capacità giuridica necessaria all’esercizio delle funzioni che il presente accordo gli conferisce. 3.   Ai fini del buon funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, lo statuto, i privilegi e le immunità dell’organizzazione, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale del segretariato esecutivo, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio della Spagna sono disciplinati da un accordo di sede. 4.   Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale. 5.   Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona applicazione del presente accordo.
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