Art. 4
Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale
In vigore dal 14 nov 2005
Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale
1. Ogni membro nomina il suo rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.
2. Tutti i riferimenti del presente accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per la Comunità europea e per tutte le organizzazioni intergovernative con responsabilità nella negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente accordo a firma, ratifica, accettazione o approvazione, oppure a notifica di applicazione a titolo provvisorio, o ad adesione, va interpretato, nel caso della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative, come riferito anche alla firma, alla ratifica, all’accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio o all’adesione da parte della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative.
Storico versioni
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