Art. 7

Sessioni del consiglio dei membri

In vigore dal 14 nov 2005
Sessioni del consiglio dei membri 1.   Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida diversamente. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro. 2.   Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, in autunno. Un membro può autorizzare il rappresentante di un altro membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare in sua vece il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri, in una o più sessioni. Al riguardo deve essere trasmesso al consiglio dei membri un documento che attesti l’autorizzazione e che sia ritenuto soddisfacente dal consiglio. Il rappresentante di un membro può rappresentare gli interessi ed esercitare il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri di un solo altro membro. 3.   Il consiglio dei membri può essere convocato in qualsiasi momento, a discrezione del presidente. Il presidente può altresì convocare il consiglio dei membri su richiesta di più membri, o di un solo membro la cui richiesta sia sostenuta da almeno altri due membri. 4.   Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri in questione. 5.   Le sessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna di esse. Le sessioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna di esse. 6.   Il quorum richiesto per qualsiasi sessione del consiglio è raggiunto con la presenza dei rappresentanti della maggioranza dei membri detentori di almeno il 90 % del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri. Se il quorum non è raggiunto, la sessione è rinviata di 24 ore e il quorum richiesto è raggiunto con la presenza dei rappresentati dei membri detentori di almeno l’85 % del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri. 7.   Previo accordo del consiglio dei membri, potranno assistere in veste di osservatori a tutta o parte di una qualsiasi sessione del consiglio dei membri: a) le organizzazioni e istituzioni internazionali di cui all’ del presente accordo; b) il governo di qualsiasi Stato membro od osservatore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle organizzazioni di cui all’ del presente accordo, che intenda divenire parte del presente accordo, previa consultazione scritta effettuata tra la data dell’annuncio della sessione e la data della stessa. Salvo autorizzazione da parte del presidente, gli osservatori non hanno diritto di prendere la parola alle sessioni del consiglio dei membri.
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Sessioni del consiglio dei membri (Art. 7 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo