Art. 14

Cooperazione con altre organizzazioni

In vigore dal 14 nov 2005
Cooperazione con altre organizzazioni 1.   Il Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le disposizioni opportune per procedere a consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma misto FAO/OMS della commissione del Codex alimentarius, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e con tutte le organizzazioni intergovernative, governative e non governative che possono essere di utilità al settore oleicolo e rendere disponibili fondi al fine di sostenere le attività realizzate dal Consiglio oleicolo internazionale a beneficio di tutti i membri. 2.   Il Consiglio oleicolo internazionale instaura contatti e all’occorrenza stipula accordi speciali di cooperazione con organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali a carattere finanziario, in particolare con il Fondo comune per i prodotti di base. Gli accordi di cooperazione stipulati tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni o istituzioni sopra citate sono soggetti all’approvazione preliminare del consiglio dei membri. Per quanto riguarda la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del presente articolo, il Consiglio oleicolo internazionale, in quanto organismo internazionale di prodotto, non assume alcun obbligo finanziario a titolo di garanzie fornite da membri o da altre entità. L’appartenenza al Consiglio oleicolo internazionale non comporta alcuna responsabilità per i membri a seguito dei prestiti contratti o concessi da qualsiasi membro o altra entità nell’ambito di tali progetti. 3.   In caso di necessità il Consiglio oleicolo internazionale informa l’Unctad circa le sue attività e i suoi programmi di lavoro, in considerazione del particolare ruolo affidato all’Unctad nell’ambito del commercio internazionale dei prodotti di base.
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Cooperazione con altre organizzazioni (Art. 14 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo