Art. 1
Obiettivi generali
In vigore dal 14 nov 2005
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del presente accordo sono i seguenti:
1)
in materia di cooperazione tecnica internazionale:
—
favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo integrato e sostenibile dell’olivicoltura mondiale,
—
favorire il coordinamento delle politiche in materia di produzione, industrializzazione e commercializzazione degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola,
—
incoraggiare le attività di ricerca-sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie e le attività di formazione nel settore oleicolo per contribuire, tra l’altro, al rinnovamento dell’olivicoltura e dell’industria dei prodotti oleicoli e al miglioramento della qualità della produzione,
—
porre le basi di una cooperazione internazionale per il commercio internazionale degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, al fine di creare, in questo contesto, stretti rapporti di cooperazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali corrispondenti,
—
promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei prodotti,
—
promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate per il miglioramento del rapporto tra olivicoltura e ambiente, segnatamente al fine di favorire la protezione e conservazione dell’ambiente,
—
studiare e favorire l’utilizzazione integrale dei prodotti derivati dall’olivo,
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condurre attività volte a salvaguardare le fonti genetiche dell’olivo;
2)
in materia di normalizzazione del commercio internazionale dei prodotti oleicoli:
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continuare a condurre attività in collaborazione in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano:
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il controllo della qualità dei prodotti,
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la lealtà degli scambi internazionali,
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la tutela dei diritti del consumatore,
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la prevenzione di pratiche fraudolente,
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agevolare lo studio e l’applicazione di misure volte all’armonizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola,
—
incoraggiare l’armonizzazione dei criteri per la definizione delle indicazioni geografiche concesse dai membri, affinché possano godere della protezione a livello internazionale,
—
porre le basi della cooperazione internazionale per prevenire e, all’occorrenza, combattere qualsiasi pratica fraudolenta nel commercio internazionale dei prodotti oleicoli commestibili, istituendo, in questo contesto, stretti rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo;
3)
in materia di espansione degli scambi internazionali e di promozione dei prodotti oleicoli:
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promuovere con tutti i mezzi di cui dispone il Consiglio oleicolo internazionale le azioni miranti allo sviluppo armonioso e sostenibile dell’economia oleicola mondiale nei settori della produzione, del consumo e degli scambi internazionali, tenendo conto delle loro interrelazioni,
—
agevolare lo studio e l’applicazione di misure che permettano di giungere a un equilibrio tra la produzione e il consumo, nonché la creazione di procedure di informazione e consultazione che favoriscano una maggiore trasparenza del mercato,
—
mettere in atto misure volte a favorire lo sviluppo degli scambi internazionali di prodotti oleicoli e adottare misure opportune al fine di incrementare il consumo di olio di oliva e di olive da tavola,
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condurre attività che favoriscano una più approfondita conoscenza delle proprietà dell’olio di oliva e delle olive da tavola sotto il profilo nutrizionale, terapeutico ed altri,
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ribadire e rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come punto di incontro per l’insieme degli operatori del settore e centro mondiale di documentazione e informazione sull’olivo e i suoi prodotti.
Storico versioni
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