Art. 1

Obiettivi generali

In vigore dal 14 nov 2005
Obiettivi generali Gli obiettivi generali del presente accordo sono i seguenti: 1) in materia di cooperazione tecnica internazionale: — favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo integrato e sostenibile dell’olivicoltura mondiale, — favorire il coordinamento delle politiche in materia di produzione, industrializzazione e commercializzazione degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, — incoraggiare le attività di ricerca-sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie e le attività di formazione nel settore oleicolo per contribuire, tra l’altro, al rinnovamento dell’olivicoltura e dell’industria dei prodotti oleicoli e al miglioramento della qualità della produzione, — porre le basi di una cooperazione internazionale per il commercio internazionale degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, al fine di creare, in questo contesto, stretti rapporti di cooperazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali corrispondenti, — promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei prodotti, — promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate per il miglioramento del rapporto tra olivicoltura e ambiente, segnatamente al fine di favorire la protezione e conservazione dell’ambiente, — studiare e favorire l’utilizzazione integrale dei prodotti derivati dall’olivo, — condurre attività volte a salvaguardare le fonti genetiche dell’olivo; 2) in materia di normalizzazione del commercio internazionale dei prodotti oleicoli: — continuare a condurre attività in collaborazione in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano: — il controllo della qualità dei prodotti, — la lealtà degli scambi internazionali, — la tutela dei diritti del consumatore, — la prevenzione di pratiche fraudolente, — agevolare lo studio e l’applicazione di misure volte all’armonizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, — incoraggiare l’armonizzazione dei criteri per la definizione delle indicazioni geografiche concesse dai membri, affinché possano godere della protezione a livello internazionale, — porre le basi della cooperazione internazionale per prevenire e, all’occorrenza, combattere qualsiasi pratica fraudolenta nel commercio internazionale dei prodotti oleicoli commestibili, istituendo, in questo contesto, stretti rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo; 3) in materia di espansione degli scambi internazionali e di promozione dei prodotti oleicoli: — promuovere con tutti i mezzi di cui dispone il Consiglio oleicolo internazionale le azioni miranti allo sviluppo armonioso e sostenibile dell’economia oleicola mondiale nei settori della produzione, del consumo e degli scambi internazionali, tenendo conto delle loro interrelazioni, — agevolare lo studio e l’applicazione di misure che permettano di giungere a un equilibrio tra la produzione e il consumo, nonché la creazione di procedure di informazione e consultazione che favoriscano una maggiore trasparenza del mercato, — mettere in atto misure volte a favorire lo sviluppo degli scambi internazionali di prodotti oleicoli e adottare misure opportune al fine di incrementare il consumo di olio di oliva e di olive da tavola, — condurre attività che favoriscano una più approfondita conoscenza delle proprietà dell’olio di oliva e delle olive da tavola sotto il profilo nutrizionale, terapeutico ed altri, — ribadire e rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come punto di incontro per l’insieme degli operatori del settore e centro mondiale di documentazione e informazione sull’olivo e i suoi prodotti.
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Obiettivi generali (Art. 1 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo