Art. 11
Comitato finanziario
In vigore dal 14 nov 2005
Comitato finanziario
1. Il consiglio dei membri istituisce un comitato finanziario composto da un rappresentante per ogni membro.
2. Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell’applicazione del capitolo IV del presente accordo.
In questo quadro ha il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per adozione al consiglio dei membri.
Il comitato finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle disposizioni dell’.
Ogni anno, in occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato finanziario sottopone i conti dell’esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri, per approvazione.
3. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l’applicazione delle presenti disposizioni.
Storico versioni
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