Art. 11

Comitato finanziario

In vigore dal 14 nov 2005
Comitato finanziario 1.   Il consiglio dei membri istituisce un comitato finanziario composto da un rappresentante per ogni membro. 2.   Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell’applicazione del capitolo IV del presente accordo. In questo quadro ha il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per adozione al consiglio dei membri. Il comitato finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle disposizioni dell’. Ogni anno, in occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato finanziario sottopone i conti dell’esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri, per approvazione. 3.   Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l’applicazione delle presenti disposizioni.
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Comitato finanziario (Art. 11 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo