Art. 11 · Comitato finanziario

Art. 11

Comitato finanziario

In vigore dal 14 nov 2005
Comitato finanziario 1.   Il consiglio dei membri istituisce un comitato finanziario composto da un rappresentante per ogni membro. 2.   Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell’applicazione del capitolo IV del presente accordo. In questo quadro ha il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per adozione al consiglio dei membri. Il comitato finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle disposizioni dell’. Ogni anno, in occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato finanziario sottopone i conti dell’esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri, per approvazione. 3.   Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l’applicazione delle presenti disposizioni.
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