Art. 18
Controllo finanziario
In vigore dal 14 nov 2005
Controllo finanziario
1. Conformemente a quanto disposto dall’, il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato finanziario.
2. I conti finanziari del Consiglio oleicolo internazionale relativi all’anno civile precedente, certificati da un revisore indipendente, sono presentati al comitato finanziario, che dopo averli analizzati li sottopone al consiglio dei membri in occasione della sessione annuale, per approvazione e pubblicazione.
Il revisore dei conti indipendente è scelto dal consiglio dei membri mediante un concorso al quale partecipano almeno tre società specializzate.
Il mandato del revisore dei conti indipendente non può durare più di tre anni.
Per la durata del presente accordo, una società scelta per effettuare la verifica dei conti del Consiglio oleicolo internazionale in un determinato anno non può essere nuovamente selezionata per svolgere il ruolo di revisore dei conti nel corso dei nove anni successivi.
3. Durante la sessione annuale, inoltre, il consiglio dei membri esamina e adotta la relazione relativa a:
—
la verifica della gestione dei fondi, dei valori e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale,
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la regolarità e la conformità delle operazioni finanziarie con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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