Art. 20

Impiego della denominazione «olio di oliva»

In vigore dal 14 nov 2005
Impiego della denominazione «olio di oliva» 1.   La denominazione «olio di oliva» è riservata all’olio proveniente unicamente dall’oliva, ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi miscela con oli di altra natura. 2.   La denominazione «olio di oliva» impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva. 3.   I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impiego della denominazione «olio di oliva» (Art. 20 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo