Art. 20
Impiego della denominazione «olio di oliva»
In vigore dal 14 nov 2005
Impiego della denominazione «olio di oliva»
1. La denominazione «olio di oliva» è riservata all’olio proveniente unicamente dall’oliva, ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi miscela con oli di altra natura.
2. La denominazione «olio di oliva» impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva.
3. I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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