Art. 21

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola

In vigore dal 14 nov 2005
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola 1.   Le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva appartenenti alle diverse categorie sotto citate sono riportate nell’allegato B. I. Olio di oliva: A. oli di oliva vergini: a) oli di oliva vergini adatti al consumo tali e quali: i) olio extra vergine di oliva, ii) olio di oliva vergine, iii) olio di oliva vergine corrente; b) oli di oliva vergini inadatti al consumo tali e quali: olio di oliva vergine lampante; B. olio di oliva raffinato; C. olio di oliva. II. Olio di sansa di oliva: A. olio di sansa di oliva grezzo; B. olio di sansa di oliva raffinato; C. olio di sansa di oliva. 2.   Le definizioni dei tipi di olive da tavola sotto citati sono riportate nell’allegato C: i) olive verdi; ii) olive cangianti; iii) olive nere. 3.   Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria od opportuna alle categorie di oli e ai tipi di olive da tavola previsti dal presente articolo, nonché alle definizioni riportate negli allegati B e C.
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Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola (Art. 21 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo