Art. 21
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola
In vigore dal 14 nov 2005
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola
1. Le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva appartenenti alle diverse categorie sotto citate sono riportate nell’allegato B.
I.
Olio di oliva:
A.
oli di oliva vergini:
a)
oli di oliva vergini adatti al consumo tali e quali:
i)
olio extra vergine di oliva,
ii)
olio di oliva vergine,
iii)
olio di oliva vergine corrente;
b)
oli di oliva vergini inadatti al consumo tali e quali:
olio di oliva vergine lampante;
B.
olio di oliva raffinato;
C.
olio di oliva.
II.
Olio di sansa di oliva:
A.
olio di sansa di oliva grezzo;
B.
olio di sansa di oliva raffinato;
C.
olio di sansa di oliva.
2. Le definizioni dei tipi di olive da tavola sotto citati sono riportate nell’allegato C:
i)
olive verdi;
ii)
olive cangianti;
iii)
olive nere.
3. Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria od opportuna alle categorie di oli e ai tipi di olive da tavola previsti dal presente articolo, nonché alle definizioni riportate negli allegati B e C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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