Art. 23

Contestazioni e conciliazione

In vigore dal 14 nov 2005
Contestazioni e conciliazione 1.   Le contestazioni relative alle indicazioni geografiche derivate dall’interpretazione delle clausole del presente capitolo o da difficoltà di applicazione che non abbiano trovato soluzione mediante negoziati diretti vengono esaminate dal consiglio dei membri. 2.   Il consiglio dei membri procede a un tentativo di conciliazione dopo aver sentito il parere della commissione consultiva prevista dall’, paragrafo 1, e dopo consultazione dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, di un’organizzazione professionale qualificata e, se necessario, della Camera di commercio internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica. In caso d’insuccesso e dopo che il consiglio dei membri ha constatato che sono stati impiegati tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i membri interessati hanno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
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