Art. 22

Impegni dei membri

In vigore dal 14 nov 2005
Impegni dei membri 1.   I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate dagli allegati B e C e incoraggiano l’applicazione di tali denominazioni nel commercio interno. 2.   Conformemente a quanto previsto dall’, paragrafo 3, il consiglio dei membri fissa le norme relative ai criteri di qualità applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. 3.   I membri si impegnano ad analizzare in dettaglio la definizione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche che possono essere di interesse economico per i membri e le disposizioni legali nazionali di minima necessarie ad assicurare o che assicurano la protezione delle indicazioni. A questo fine, il Consiglio oleicolo internazionale fornisce gli strumenti necessari alla creazione di un sistema di riconoscimento reciproco delle indicazioni. 4.   Le indicazioni geografiche, quando sono date, possono essere applicate solo ad oli di oliva vergini e a olive da tavola della categoria commerciale extra, ottenuti conformemente alle disposizioni previste per questi prodotti. 5.   Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate soltanto in conformità con le condizioni previste dalla legislazione del paese di origine. 6.   I membri si impegnano in particolare a mettere a punto un sistema per il reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche, al fine di garantire una protezione d’ufficio alle indicazioni geografiche protette dalla legislazione nazionale dei membri, nonché a vietare e reprimere l’uso sul loro territorio, per il commercio internazionale, di indicazioni geografiche e di denominazioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e di olive da tavola contrarie a questi principi. Questo impegno riguarda tutte le menzioni riportate sui recipienti, sulle fatture, sui bollettini di spedizione e sui documenti commerciali, o impiegate nella pubblicità, nei marchi di fabbrica, nei nomi registrati e nelle illustrazioni riferentisi alla commercializzazione internazionale degli oli d’oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, nella misura in cui le menzioni possono costituire false indicazioni o prestarsi a confusione sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impegni dei membri (Art. 22 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo