Art. 37
Controversie e reclami
In vigore dal 14 nov 2005
Controversie e reclami
1. Ad eccezione delle contestazioni di cui all’, le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una delle parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver sentito, all’occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.
2. Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio dei membri, che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d’informazione utili.
3. Un reclamo secondo il quale un membro non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal presente accordo viene deferito al consiglio dei membri su richiesta del membro autore del reclamo. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver consultato i membri interessati e dopo aver sentito, all’occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente accordo, esso può applicare al membro, fintantoché esso non avrà adempiuto ai suoi obblighi, sanzioni che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall’accordo secondo la procedura prevista dall’. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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