Art. 20 · Impiego della denominazione «olio di oliva»

Art. 20

Impiego della denominazione «olio di oliva»

In vigore dal 14 nov 2005
Impiego della denominazione «olio di oliva» 1.   La denominazione «olio di oliva» è riservata all’olio proveniente unicamente dall’oliva, ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi miscela con oli di altra natura. 2.   La denominazione «olio di oliva» impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva. 3.   I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo.
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