Art. 47

Durata, proroga, riconduzione e risoluzione

In vigore dal 14 nov 2005
Durata, proroga, riconduzione e risoluzione 1.   Il presente accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014, a meno che il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, non decida di prorogarlo, di ricondurlo, di rinnovarlo o di porvi fine anticipatamente, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2.   Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può decidere di prorogare il presente accordo per non più di due periodi di due anni ciascuno. I membri che non accettano tale proroga del presente accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga. 3.   Se, prima del 31 dicembre 2014 o prima della scadenza di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo il caso, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo un nuovo accordo o un protocollo destinato a ricondurre il presente accordo, questo resterà in vigore oltre la sua data di scadenza fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o del protocollo, con riserva che la durata di tale proroga non sia superiore a 12 mesi. 4.   Il Consiglio oleicolo internazionale, tramite il consiglio dei membri, può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente accordo con effetto alla data da esso stabilita. 5.   Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione del Consiglio oleicolo internazionale, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine. 6.   Il Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.
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Durata, proroga, riconduzione e risoluzione (Art. 47 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo