Art. 46

Liquidazione dei conti

In vigore dal 14 nov 2005
Liquidazione dei conti 1.   Il consiglio dei membri procede alla liquidazione dei conti secondo le condizioni che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che si è ritirato dal presente accordo, o che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale o che in altro modo ha cessato di far parte del presente accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni. Fatte salve le disposizioni del comma che precede, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale è Stato membro. 2.   Alla risoluzione del presente accordo, un membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto a nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; ad esso non può neanche essere chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.
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Liquidazione dei conti (Art. 46 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo