Art. 48
Riserve
In vigore dal 14 nov 2005
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il 29 aprile 2005. I testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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