Art. 48

Riserve

In vigore dal 14 nov 2005
Riserve Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il 29 aprile 2005. I testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riserve (Art. 48 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo