Art. 45

Esclusione

In vigore dal 14 nov 2005
Esclusione Fermo restando quanto previsto dall’, se il consiglio dei membri ritiene che un membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo ed è inoltre del parere che tale inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente accordo, esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente l’esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo dopo 90 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri.
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Esclusione (Art. 45 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo