Art. 43

Emendamenti

In vigore dal 14 nov 2005
Emendamenti 1.   Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può raccomandare ai membri degli emendamenti al presente accordo. 2.   Gli emendamenti proposti sono adottati dal consiglio dei membri conformemente all’ dell’accordo ed entrano in vigore per tutti i membri dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica della decisione del consiglio dei membri.
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Emendamenti (Art. 43 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo