Art. 42
Entrata in vigore
In vigore dal 14 nov 2005
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo alla data in cui almeno cinque governi tra quelli elencati nell’allegato A del presente accordo, che rappresentino almeno il 90 % delle quote di partecipazione, lo avranno firmato definitivamente, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, oppure vi avranno aderito.
2. Qualora al 1o gennaio 2006 il presente accordo non fosse entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio, se a tale data avranno firmato definitivamente il presente accordo o lo avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, cinque governi che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se al 1o gennaio 2006 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo non sono riunite, il depositario inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente accordo o l’avranno ratificato, accettato o approvato, o che avranno notificato al depositario che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che essi fisseranno.
4. Per i governi che non hanno notificato al depositario, conformemente all’, che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio e che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data di tale deposito.
Storico versioni
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