Art. 40
Adesione
In vigore dal 14 nov 2005
Adesione
1. Ogni Stato può aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio oleicolo internazionale per mezzo del consiglio dei membri, che comprendono un certo numero di quote di partecipazione e un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il consiglio dei membri può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato. Con l’adesione, uno Stato si considera iscritto nell’allegato A del presente accordo, ove figura inoltre il numero di quote di partecipazione previsto dalle condizioni di adesione.
Il presente accordo è aperto all’adesione della Comunità europea.
2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.
Storico versioni
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