Art. 41
Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
In vigore dal 14 nov 2005
Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o un governo per il quale il consiglio dei membri ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest’ultimo entrerà in vigore conformemente all’, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio fino a quando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diviene così membro.
Storico versioni
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