Art. 44

Recesso

In vigore dal 14 nov 2005
Recesso 1.   In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa, per iscritto. 2.   Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Recesso (Art. 44 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo